5A_150/2023 06.03.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_150/2023
Sentenza del 6 marzo 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinata dagli avv.ti Adriano Censi e Giulia Censi,
2. C.________,
opponenti.
Oggetto
udienza (divisione ereditaria),
ricorso contro la sentenza emanata il 13 gennaio 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2022.69).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro delle azioni di divisione dell'eredità fu F.________ promosse da B.________ e da C.________ nei confronti di A.________, D.________ e E.________, con ordinanza 28 luglio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano ha citato le parti al dibattimento del 7 settembre 2022. Con scritto 5 settembre 2022 A.________ ha comunicato che non avrebbe potuto presentarsi all'udienza. Nel verbale d'udienza del 7 settembre 2022 il Pretore ha rilevato che, anche volendo considerare tale scritto quale domanda di rinvio dell'udienza, la stessa sarebbe stata tardiva.
Con sentenza 13 gennaio 2023 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato il 14 settembre 2022 da A.________ " contro la farsa di mercoledì 7 settembre 2022", nel quale egli si è lamentato del mancato rinvio dell'udienza. La Corte cantonale ha in particolare osservato che, nella misura in cui la decisione sulla domanda di rinvio potesse essere considerata una disposizione ordinatoria processuale di prima istanza ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC, il reclamo comunque non adempiva le esigenze di motivazione dell'art. 321 cpv. 1 CPC e a A.________ difettava l'interesse degno di protezione pratico e attuale giusta l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC.
2.
Con ricorso datato 21 febbraio 2023, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " di ritornare tutto quanto ai signori delle Preture di Lugano " e " che si decreti che il sottoscritto possa avere il tempo necessario [...] di presentare tutte le prove ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione (semmai) incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 con rinvii), che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie, dato che l'accoglimento del ricorso non condurrebbe in ogni modo a una decisione finale).
In concreto, la possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non appare con evidenza dalla sentenza impugnata e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi al ricorrente dimostrare l'adempimento della condizione posta dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Egli, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio, non spende tuttavia una parola al riguardo. L'argomentazione ricorsuale non potrebbe peraltro essere perfezionata attraverso l'invio di "documentazione mancante" che il ricorrente si riserva di inoltrare al Tribunale federale, poiché, fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. DTF 134 II 244 consid. 2.4).
In tali condizioni il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 marzo 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini